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Scuolabus e responsabilità per danni al minore investito: Pronuncia della Cassazione
Con l’Ordinanza n. 16497/2017 la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di responsabilità per i danni occorsi a un minore investito alla fermata dello scuolabus. La sentenza riguarda il caso di uno scuolabus comunale che ha effettuato la fermata, in piena curva dal lato opposto a quello dell’abitazione del minore che, scendendo da […]
![Immagine per Scuola_retro.png](https://www.gitasicura.it/wp-content/uploads/2024/03/Scuola_retro.png)
Con l’Ordinanza n. 16497/2017 la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di responsabilità per i danni occorsi a un minore investito alla fermata dello scuolabus. La sentenza riguarda il caso di uno scuolabus comunale che ha effettuato la fermata, in piena curva dal lato opposto a quello dell’abitazione del minore che, scendendo da solo dal mezzo, fu investito da un’autovettura riportando gravi lesioni. A bordo dello scuolabus era presente la maestra.
In primo grado il Tribunale di Catanzaro condannò in solido il Comune, il conducente dello scuolabus, il conducente del veicolo investitore, il commissario liquidatore della compagnia assicuratrice, il Fondo di Garanzia e il ministero della Pubblica Istruzione al risarcimento dei danni. Per il Giudice, le responsabilità di quanto accadde erano da ascrivere al Comune per aver utilizzato uno scuolabus privo di chiusura centralizzata; al conducente dello scuolabus per essersi fermato in curva e sul lato opposto all’abitazione del minore; alla maestra per non aver vigilato sul minore accompagnandolo nella discesa e al conducente investitore per non aver rallentato e per non essersi fermato.
La Corte d’Appello confermò la decisione di primo grado, ritenendo il Comune responsabile in quanto il conducente fermò lo scuolabus in prossimità di una curva in violazione del Codice della Strada e tale comportamento avrebbe costituito uno dei presupposti del sinistro.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del Comune sostenendo che “in presenza di fatti imputabili a più persone, comuni o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l’uno o l’altro, l’evento non si sarebbe verificato; deve invece attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l’evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall’origine la serie causale, riveli l’inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi a livello di occasioni estranee”.