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Notizie
Pacchetti turistici: rimborso totale del prezzo per inesatta esecuzione
Pacchetti turistici: la CGUE conferma il rimborso totale quando l’inesatta esecuzione svuota di utilità il viaggio del pacchetto. La sentenza del 23 ottobre 2025, relativa alla causa C-469/24, fornisce canoni interpretativi importanti sulla dir. (UE) 2015/2302 in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati. Inoltre, definisce i diritti del viaggiatore e i limiti della […]
Pacchetti turistici: la CGUE conferma il rimborso totale quando l’inesatta esecuzione svuota di utilità il viaggio del pacchetto. La sentenza del 23 ottobre 2025, relativa alla causa C-469/24, fornisce canoni interpretativi importanti sulla dir. (UE) 2015/2302 in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati.
Inoltre, definisce i diritti del viaggiatore e i limiti della responsabilità dell’organizzatore, lasciando al giudice nazionale la valutazione della gravità dell’inesatta esecuzione.
Pacchetti turistici: rimborso totale in caso di grave inesatta esecuzione
La Corte di giustizia dell’Unione europea stabilisce che, nei pacchetti turistici, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale del prezzo quando l’inesatta esecuzione è così grave da rendere il pacchetto privo di utilità. Pertanto, la restituzione totale è riconosciuta anche se taluni servizi risultano comunque forniti.
La decisione esclude logiche di risarcimento punitivo, richiamando il principio europeo di equilibrio contrattuale perseguito dalla direttiva.
Inoltre, chiarisce che non spetta alcun risarcimento quando l’organizzatore dimostra che la mancata o inesatta esecuzione deriva da un terzo estraneo ai servizi previsti dal contratto, se l’evento è imprevedibile o inevitabile.
Questo incide direttamente sulla valutazione dei pacchetti turistici oggetto di disfunzioni.
Pacchetti turistici: quando non vi sono circostanze straordinarie
La CGUE analizza anche la nozione di “circostanze inevitabili e straordinarie”. Queste devono essere indipendenti e non evitabili nonostante la diligenza posta.
Nel caso trattato, la demolizione di una parte della struttura ricettiva derivava da un atto dell’autorità. Inoltre, tale provvedimento era conoscibile dagli operatori in tempo utile.
Pertanto, la Corte afferma che simili eventi non rientrano tra le circostanze straordinarie previste dalla direttiva. La valutazione degli effetti dell’inesatta esecuzione sui pacchetti turistici resta comunque rimessa al giudice nazionale.
La sentenza della CGUE ribadisce che il viaggiatore ha diritto al rimborso totale del prezzo quando l’inesatta esecuzione dei servizi compresi nel pacchetto è così grave da svuotarlo di utilità, confermando al tempo stesso che il principio di equilibrio contrattuale esclude logiche punitive e che la valutazione delle circostanze, comprese quelle inevitabili e straordinarie o imputabili a terzi estranei alla fornitura dei servizi, spetta sempre al giudice nazionale.
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